Commissioni d’esame
La normativa ministeriale prevede che ogni ufficio scolastico regionale costituisca commissioni d’esame. Ciascuna commissione si occuperà di un massimo di 500 candidati. Nel caso di un numero maggiore le commissioni saranno integrate.
Come sono composte
Le commissioni d’esame sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti così come specificato nel decreto ministeriale n. 97 del 23 febbraio 2016.
Per competenze specifiche si può ricorrere anche alla figura del commissario aggregato.
Come farne parte
Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici dovranno presentare una domanda esclusivamente on line per figurare all’interno di appositi elenchi che l’ufficio scolastico regionale utilizzerà per comporre le commissioni.
La domanda va presentata per la regione sede di servizio o, per gli aspiranti collocati a riposo, per quella di residenza.
La domanda è disponibile su Istanze Online del sito Miur dal giorno 3 marzo 2016 e fino al 19 marzo 2016.
Link pagina MIUR:
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/commissione_esame.shtml
Link diretti:
- Legge 107/2015
- Nota prot. 5732 del 29 febbraio 2016
- D.M. 96 – Requisiti dei componenti delle Commissioni
- O.M. 97 – Formazione delle Commissioni