Permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola

Si comunica che, in attesa del completamento della procedura di verifica di legittimità del CCRI concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono sospesi gli effetti derivanti dalla previsione di cui all’art. 7, comma 4, limitatamente alla parte in cui è previsto che: “I permessi sono usufruibili per la preparazione di esami o prove, e della relazione e/o tesi di laurea o di diploma, e in misura non superiore al 20 % del numero di ore complessivo. In tale ipotesi i permessi devono essere fruiti nei 10 giorni antecedenti la data dell’esame.

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Nota USR-ER pdf 500.1 KB Prot.602/2017 parziale sospensione art. 7 - c 4 - CIR prot 602.12-01-2017

VS/602-17